L’avv. Dellabartola commenta la sentenza della CTP di Roma n. 767/7/21 del 26 gennaio 2021 la quale ha affermato il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento effettuata dall’Agente della Riscossione utilizzando un indirizzo PEC non incluso in pubblici registri determina l’insanabile nullità della stessa.
Ciò, tuttavia, unicamente nel caso in cui oggetto di impugnazione sia la cartella di pagamento conosciuta tramite estratto di ruolo: diversamente, infatti, si verificherebbe la sanatoria della notifica (e della decadenza) per raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, c.p.c. a far data dalla proposizione del ricorso, con conseguente necessità di verificare se, a tale data, il termine decadenziale per la notificazione dell’atto esattivo sia o meno spirato.