L’avv. Dellabartola e la dott.ssa Ceccolini commentano per Norme e Tributi Plus (Sole24ore) l’ordinanza della Corte di Cassazione 19 aprile 2022, n. 12412 la quale ha affermato un importante principio in materia di contraddittorio preventivo nell’ambito dell’imposta di registro. Segnatamente, è stato affermato che l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro non può essere emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni decorrente dal rilascio del processo verbale di constatazione, salvo casi di particolare e motivata urgenza. La Suprema Corte ha ritenuto quindi che l’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente consente al contribuente di presentare osservazioni scritte avverso il processo verbale notificatogli a prescindere dal comparto impositivo oggetto di verifica.
Il termine dilatorio di 60 giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 opera anche in materia di imposta di registro