– Il Sole 24 Ore, Norme e tributi, 28 novembre 2017, pag. 30
La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 6497/2017 affronta il tema del c.d. ‘coacervo’ tra donazioni di cui all’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 346/1990 e afferma – per la prima volta nella giurisprudenza pubblicata – che la donazione indiretta, esente da imposta di donazione ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, del medesimo d.lgs., non deve essere considerata ai fini del calcolo della franchigia. A detta dei giudici meneghini, infatti, sarebbe in contrasto con la ratio di cui al citato art. 57 considerare nel coacervo – e quindi ad abbattimento della franchigia – le precedenti liberalità indirette le quali, se lo fossero, verrebbero di fatto ad essere tassate. In aggiunta a ciò deve essere tenuto in debita considerazione il dato letterale di cui alla disposizione in esame, la quale stabilisce che il valore complessivo dei beni donati deve essere maggiorato delle sole “donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario”, e non già delle altre liberalità indirette (quali la donazione indiretta).