Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 25 aprile 2017, pag. 29
Con il d.l. n. 50/2017 il legislatore ha innalzato la soglia entro cui deve obbligatoriamente essere attivata la procedura di mediazione di cui all’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 prima di adire la competente Commissione tributaria, elevandola da € 20.000 ad € 50.000. Con tale intervento, il legislatore da così ulteriore spinta a tale strumento deflattivo del contenzioso, estendendo significativamente il numero dei giudizi tributari ai quali tale procedura sarà obbligatoriamente applicabile. La novella, tuttavia, non risolve talune importanti criticità dello strumento in esame, la prima delle quali è certamente costituita dal fatto che l’intera procedura non è svolta, come nel giudizio civile, dinanzi ad un organo terzo ed imparziale (qual è l’organismo di mediazione), bensì si risolve in un prolungamento della fase di ‘adesione’ dinanzi al medesimo organo che ha emesso l’atto impositivo (seppur rappresentato dall’ufficio legale anziché dall’ufficio controlli, nei casi in cui l’ente impositore è l’Agenzia delle Entrate).