Bollettino Tributario, n. 21, 2016, pagg. 1527-1531
Il contributo intende rispondere al quesito se la notificazione delle sentenze delle commissioni tributarie provinciali e regionali, effettuata in proprio dagli avvocati tramite posta elettronica certificata ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sia idonea o meno a far decorrere il termine breve di impugnazione di 60 giorni di cui all’art. 51, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Si ritiene che a tale quesito debba darsi risposta positiva, sia in ragione del fatto che tale modalità di notificazione ha una sua compiuta disciplina normativa, del tutto disgiunta dall’implementazione o meno dei diversi processi telematici presenti nell’ordinamento; sia in virtù della piena equipollenza, da un lato, delle notifiche ‘in proprio’ degli avvocati – e quindi anche tramite PEC – a quelle mediante ufficiale giudiziario (pacificamente ammesse nel processo tributario) e, dall’altro, delle notifiche a mezzo PEC a quelle mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento (anch’esse pacificamente ammesse nel processo tributario).